Criteri di riconoscimento delle competenze extra-universitarie e universitarie
Per richiedere il riconoscimento delle competenze: Link identifier #identifier__29173-1modulistica per a.a.2023/2024
- CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE EXTRA-UNIVERSITARIE E UNIVERSITARIE
Il Collegio didattico del Corso può riconoscere come Crediti Formativi Universitari (CFU) le competenze professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l’Università. Il numero massimo di CFU che possono essere riconosciuti ad ogni studente è stabilito dalla normativa vigente in materia. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze possedute dallo studente stesso.
Il Collegio didattico del Corso approva in un apposito documento i criteri sulla base dei quali sono riconosciute, per un massimo di 12 CFU, le competenze extra-universitarie inerenti gli obiettivi formativi del Corso. Si precisa ulteriormente che: (a) il riconoscimento delle competenze extra-universitarie avviene a seguito della presentazione della richiesta da parte dello studente, corredata dalla documentazione necessaria; (b) detto riconoscimento viene effettuato dalla Commissione nominata dal Collegio didattico del Corso di cui all’Art. 8, integrata da un Tutor di tirocinio; (c) i CFU da riconoscere e quelli da svolgere sono determinati sulla base di apposite tabelle, che tengono conto delle diverse annualità di immatricolazione in rapporto sia al passaggio dal vecchio a nuovo ordinamento del corso di laurea, sia della prima attivazione del V anno di corso avvenuta nell’a.a. 2015/2016, a completamento del percorso magistrale quinquennale a ciclo unico iniziato nell’a.a. 2011/2012.
- Condizioni di diritto
Il riconoscimento delle competenze extra-universitarie per un massimo di 12 crediti formativi universitari – come da L. 240/2010 – è un diritto di cui lo studente iscritto al CdLMCU in Scienze della Formazione Primaria si può avvalere solo facendone richiesta, con le seguenti modalità:
- per il riconoscimento delle attività di tirocinio presentando la domanda annualmente, a partire dal secondo anno di corso, utilizzando il “Modulo A” pubblicato sul sito del Corso;
- per il riconoscimento delle attività a scelta dello studente presentando la domanda esclusivamente al V anno di corso, utilizzando il “Modulo B” pubblicato sul sito del Corso.
- Titoli validi per il riconoscimento dei CFU
Per le attività di tirocinio (Modulo A)
I contratti a tempo determinato e indeterminato per un servizio continuativo di almeno 180 giorni e 6 ore settimanali ad anno scolastico, corrispondente all’anno accademico di svolgimento di tirocinio, unicamente per attività di insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria statale e paritaria (per un massimo di 12 CFU durante l’intero percorso universitario quinquennale).
Per le paritarie il servizio viene riconosciuto se il contratto di assunzione fa esplicito riferimento a: Contratto FISM – Area del personale educativo e docente per i servizi all’infanzia, LIVELLO 6; Contratto AGIDAE – Area seconda (servizi formativi e educativi), LIVELLO 4; Contratto ANINSEI – Area seconda, servizi di istruzione, di formazione e educazione, LIVELLO 4 e 5.
Per le attività a scelta dello studente (Modulo B)
- Riconoscimento di attività extra-universitarie
- Contratto di lavoro non inferiore a 12 mesi consecutivi per tipologie professionali congruenti con gli obiettivi dell’ordinamento didattico (convalida fino a 4 CFU).
Il contratto di lavoro non deve essere inferiore a 12 mesi consecutivi per tipologie professionali diverse dalla docenza nella scuola dell’infanzia o primaria, ma congruenti con gli obiettivi dell’Ordinamento Didattico (convalidabili solo una volta fino a 4 CFU per le attività a scelta dello studente).
Le attività che si possono riconoscere devono essere svolte presso istituti scolastici, asili nido, biblioteche con settore ragazzi, ludoteche, librerie per ragazzi, centri ricreativi, centri estivi, centri/istituzioni culturali e museali rivolti all’infanzia.
- Attività di docenza (nell’ultimo triennio) per periodi inferiori a 12 mesi ma di durata minima complessiva di 3 mesi (convalida fino a 4 CFU).
- Conoscenze e competenze extra-universitarie certificate e acquisite svolgendo attività per almeno 200 ore (convalida fino a 4 CFU).
Conoscenze e competenze extra-universitarie certificate (stage, servizio civile, corsi specialistici, etc.) devono essere congruenti con gli obiettivi dell’Ordinamento Didattico (convalidabili fino a 4 CFU per le attività a scelta dello studente). Le attività o i titoli che ne hanno permesso l’acquisizione devono essere:
- di un numero di ore complessive non inferiore a 200
- svolte/rilasciati entro i quattro anni precedenti la richiesta
- certificate da enti pubblici, paritari o legalmente riconosciuti
- essere svolte presso istituti scolastici, asili nido, biblioteche con settore ragazzi, ludoteche, librerie per ragazzi, centri ricreativi, centri estivi, centri/istituzioni culturali e museali rivolti all’infanzia, etc.
- Riconoscimento di attività universitarie (convalida fino a 8 CFU)
- esami sostenuti nell’ambito di Astre
- corsi singoli
- Attività di Tirocinio diretto e indiretto riconosciute e da svolgere
Anno di
Corso |
CFU
in O.F. |
CFU
Conv.li |
CFU da
Svolgere |
Attività da svolgere |
II | 3 | 2 | 1 | 25 ore di tirocinio indiretto |
III |
5 |
2 |
3 |
25 ore di tirocinio indiretto
40 ore di tirocinio diretto 10 ore di autoformazione |
IV |
7 |
4 |
3 |
25 ore di tirocinio indiretto
40 ore di tirocinio diretto 10 ore di autoformazione |
V | 9 | 4 | 5 | 25 ore di tirocinio indiretto
80 ore di tirocinio diretto 20 ore di autoformazione |
Totale | 24 | 12 | 12 | 300 ore di attività |
Per quel che concerne il Regolamento attività di Tirocinio per studenti in Erasmus, cfr. Art. 9.
- Norma finale
Le comunicazioni tra studenti, Commissione e Segreteria didattica debbono avvenire esclusivamente tramite mail istituzionale (dominio uniroma3.it).
- Riconoscimento delle competenze linguistiche
Sono riconosciute, per un massimo di 10 CFU, le competenze linguistiche relative alla lingua inglese acquisite dallo studente in un corso universitario o al di fuori di un percorso universitario, a condizione che siano riconosciute dagli Enti certificatori ufficiali e siano documentate. Il riconoscimento è a cura del Centro Linguistico di Ateneo (CLA), a cui lo studente deve fare domanda di riconoscimento seguendo le modalità e i tempi comunicati dal CLA stesso (Link identifier #identifier__191480-2http://www.cla.uniroma3.it/ ).
Scuole (centri regionali di formazione, ecc.) con patrocini regionali o ministeriali non sono Enti certificatori. Esami universitari di lingua inglese o idoneità di lingua inglese devono avere la certificazione di livello, esclusi gli esami di lingua di una laurea in Lingue straniere in cui la lingua inglese è stata almeno lingua triennale. I diplomi di Scuola secondaria superiore, Liceo linguistico compreso, non sono certificazioni idonee.
Agli studenti in possesso di una certificazione di inglese livello B2 ottenuta presso ente certificatore riconosciuto dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA), non più vecchia di tre anni dall’iscrizione, sono automaticamente riconosciuti i laboratori di Lingua inglese dal I al IV anno di corso e l’idoneità di Lingua inglese B2 per complessivi 10 CFU. Agli studenti in possesso di una laurea in lingue straniere con specializzazione in lingua inglese è riconosciuto il livello B2, corrispondente ai laboratori di lingua inglese dal I al IV anno di corso e l’idoneità di lingua inglese B2, per complessivi 10 CFU.
I CFU riconosciuti per le competenze linguistiche (relative alla lingua inglese come da D.M.) non rientrano nel computo dei crediti utili alla definizione dell’anno di ammissione al Corso.
Le competenze linguistiche relative a lingue diverse dall’inglese sono eventualmente riconoscibili come competenze extra-universitarie o crediti universitari per gli 8 CFU a scelta dello studente.