Riconoscimento attività formative

Trasferimento da altri Atenei, passaggio tra corsi di studio di Roma Tre, abbreviazione di corso per riconoscimento di carriere e attività pregresse

La domanda di trasferimento da altri Atenei, passaggio tra corsi di studio di Roma Tre, abbreviazione di corso per riconoscimento di carriere e attività pregresse, deve essere presentata secondo le modalità e le tempistiche definite nel bando rettorale di ammissione al corso di studio emanato annualmente e pubblicato nel Portale dello Studente.

Il riconoscimento dei cfu conseguiti nell’ambito di un corso di laurea potrà essere effettuato a seguito della valutazione del curriculum formativo del candidato da parte della Commissione competente del corso di laurea; i crediti riconosciuti sono attribuiti tenendo conto della compatibilità con i settori scientifico-disciplinari previsti dal percorso formativo del corso di laurea.

Gli esami precedentemente sostenuti che vengono riconosciuti ma presentano un numero di crediti diverso da quello della corrispondente disciplina prevista nel piano di studio possono dar luogo ad un parziale riconoscimento. A riguardo si esprime la Commissione competente.

Le votazioni riportate dagli esami sostenuti nel corso precedente saranno attribuite alle attività formative riconosciute. Se più attività formative hanno concorso al riconoscimento di una sola attività sarà calcolata la media ponderata tra le attività sostenute.

Qualora gli insegnamenti per i quali si richiede il riconoscimento appartengano ad un corso di laurea del vecchio ordinamento (ante DM 509) si procederà a riconoscere gli insegnamenti annuali con 9 crediti e gli insegnamenti semestrali con 6 crediti.

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In caso di passaggio o trasferimento, l’organo di gestione del corso garantisce il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente o dalla studentessa, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.
In caso di mancato riconoscimento di crediti, verrà fornita adeguata motivazione.
Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente o della studentessa sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente e alla studentessa non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati, in ogni caso compatibilmente con l’ordinamento didattico del corso e con il percorso formativo definito dal presente regolamento.
Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del d. lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.

È possibile riconoscere come crediti formativi universitari:

  • conoscenze e abilità professionali;
  • altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, anche quelle alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso;
  • attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della
    pubblica amministrazione;
  • conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero
    del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione
    italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale
    italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

L’organo di gestione del corso determina i criteri e le modalità di valutazione per il
riconoscimento di tali attività; il riconoscimento viene effettuato nei limiti previsti dalle norme vigenti (massimo 48 CFU per i corsi di laurea triennali) e sulla base di criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio.

Allo studente è consentita la possibilità di chiedere più volte nel corso della carriera
accademica il riconoscimento delle attività formative di cui sopra, purché il
numero dei crediti complessivamente riconosciuto non superi il limite massimo previsto dalle norme vigenti.
Le attività formative già riconosciute come CFU nell’ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell’ambito di corsi di laurea magistrale.
Il riconoscimento viene effettuato esclusivamente sulla base delle competenze
dimostrate dal singolo studente e sono escluse forme di riconoscimento attribuite
collettivamente.

Nel caso di valutazione dell’Link identifier #identifier__196521-1attività lavorativa certificata o di attività extrauniversitarie riconosciute come tirocinio, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, sono stabiliti di criteri di valutazione nel relativo allegato del Link identifier #identifier__74648-2Regolamento didattico del corso di laurea; ulteriori informazioni utili in merito a scadenze e adempimenti sono pubblicate nella Link identifier #identifier__62647-3bacheca online. In merito si esprime sempre la Commissione competente del CdS, che si riserverà di decidere sul riconoscimento caso per caso riconoscendo anche solo parzialmente l’attività svolta; in tali casi studenti e studentesse dovranno svolgere un tirocinio curriculare integrativo.

In caso di Link identifier #identifier__192201-4reintegro a seguito di decadenza o rinuncia la Commissione competente verificherà il duplice aspetto della congruità e della non obsolescenza dei contenuti delle discipline ed effettuerà la valutazione ed il riconoscimento in termini di cfu che sarà approvata in Consiglio di CdS.

Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di cfu nell’ambito di Corsi di Studio non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi.

L’anno di iscrizione è determinato sulla base del numero dei crediti acquisiti:

    • iscrizione al II anno quando la convalida dei cfu risulta essere pari o superiore a 36 cfu;
    • iscrizione al III anno quando la convalida dei cfu risulta essere pari o superiore a 81 cfu.

In tutti i casi il riconoscimento di cfu pregressi a seguito della valutazione della Commissione competente sarà svolto esaminando la specificità dei programmi in relazione ai contenuti didattici pertinenti alla prima infanzia, fascia 0-6 anni (D.Lgs. 65/2017).

È possibile consultare ulteriori informazioni in merito i criteri di valutazione nel Link identifier #identifier__56853-5Regolamento didattico del corso di laurea.

Valutazione attività lavorativa certificata/attività extrauniversitarie come tirocinio esterno

È possibile valutare il riconoscimento di un’attività lavorativa certificata o di attività extrauniversitarie in sostituzione del Tirocinio esterno; l’eventuale convalida viene valutata dalla Commissione tirocinio del corso di laurea. Per conseguirlo studentesse e studenti dovranno redigere una relazione descrittiva delle attività svolte e sostenere integralmente il tirocinio interno previsto (50 ore).image 12280

Per ulteriori informazioni in merito agli adempimenti previsti consultare la pagina web del sito del corso di laurea Link identifier #identifier__189851-6Stage e tirocini.

Link identifier #identifier__17036-7Link identifier #identifier__196709-8Link identifier #identifier__136330-9Link identifier #identifier__96689-10
Valentina Cozzi 08 August 2025